Statuto Associazione “L’ Altra Via”

Art. 1.  E’ costituita con Sede in via XXIV maggio n° 12 a Calolziocorte l’Associazione di Promozione Sociale denominata L’Altra Via E.T.S. ai sensi della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche, del D. Lgs 117/2017 nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2.  L’ Associazione  L’ Altra Via, in seguito chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Eventuali variazioni di indirizzo della sede sociale all’interno dello stesso territorio comunale potranno essere effettuati con delibera di Consiglio Direttivo senza necessità di modifiche statutarie, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Scopi

Art. 3.  L’ Associazione promuove i principi di fratellanza, solidarietà, cooperazione, non violenza attiva, nel rispetto di una elevata coscienza ambientale, ecologica, sociale, solidale, economica e finanziaria, promuovendo attivamente la libertà, la dignità, l’eguaglianza  e i principi democratici.

L’Associazione ha come  finalità:

  • La promozione di reti di relazioni umane, sociali, economiche, educative, politiche e culturali partecipative, cooperative e collaborative, che mettano al centro la piena realizzazione della persona come singolo e nelle formazioni sociali in cui vive. A tal fine promuove processi di liberazione da qualsiasi discriminazione e in particolare da forme di sfruttamento economico e sociale che limitino e condizionino la libertà e l’autonomia degli individui, della collettività e del territorio in cui vivono, attuando forme di convivenza che favoriscano rapporti di solidarietà e di eguaglianza sociale.
  • La promozione di una relazione tra uomo e ambiente che riconosca la natura come insieme di sistemi biologici, materiali ed energetici complessi e interdipendenti.
  • La promozione di modalità di azione e di comunicazione ispirate alla non violenza attiva nell’ affrontare i conflitti economici, sociali e politici che coinvolgano l’ associazione al suo interno e nei rapporti con il territorio e le istituzioni locali e globali.
  • La promozione di un’ idea di sviluppo intesa come creazione di un ambiente sociale nel quale i componenti della comunità collaborano alla soluzione dei problemi dell’esistenza quotidiana, e come superamento dell’ emarginazione attraverso l’affermazione dei basilari diritti di cittadinanza.

Attività

Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all’ art.5,  comma 1, del D. Lgs. 117/17:

  1. a) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli   utenti delle attività di interesse generale; promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco (rif. D. Lgs 117/17 art 5 comma 1 lettera w),

in particolare attraverso la gestione di un gruppo di acquisto solidale di cui all’art 1, comma 266, legge 24.12. 2007, n 244;

  1. b) interventi e servizi sociali ai sensi dell’ articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni ( rif. D. Lgs 117/17 art 5 comma 1 lettera a),

in particolare con la gestione di uno sportello di ascolto delle fragilità sociali e

l’ attivazione di un prestito sociale disciplinato da apposito regolamento;

  1. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale

incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (rif D. Lgs 117/17 art 5 comma 1 lettera i),

in particolare attraverso l’organizzazione di incontri pubblici inerenti temi di interesse mazionale e locale, e alla partecipazione a progetti in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici;

d)Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif. D. Lgs 117/17, art 5 comma 1 lettera v),

in particolare attraverso l’ organizzazione di incontri pubblici e alla partecipazione a progetti di altre associazioni

Art. 5.  Per il perseguimento dei propri scopi l’ Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e  produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell’ Associazione tutte le persone maggiorenni che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazioneL’ Associazione  esclude  la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso dalla qualifica di socio. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7.  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante entro il ventesimo giorno successivo alla seduta di Consiglio di verifica della domanda stessa.  La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’ Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee anche per le modifiche di statuto e regolamenti, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 20 giorni, dall’appartenenza alla Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. La Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Personale retribuito

Art. 10.  L’ Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’ art. 36 del D. Lgs 117/17. I rapporti tra l’ associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione stessa.

Art. 11.  La qualità di socio si perde:

per decesso;

  1. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  2. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  3. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all’ Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12.  Sono organi dell’ Associazione:

  1.  l’ Assemblea dei soci;
  2.  il Consiglio Direttivo;
  3.  il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a pie’ di lista.

Assemblea

Art. 13L’ Assemblea è organo sovrano dell’ Associazione ed è composta da tutti i soci. L’ Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’ anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio, per l’ approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’ Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’ Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. L’assemblea è pubblica.

Per convocare l’ Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il  giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’ Assemblea, almeno 15  giorni prima del giorno previsto.

L’ avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ ora e la sede della convocazione, oltre all’ ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14.  L’ Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. In ogni caso, vale il principio del voto singolo.

Art. 15.  L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre  in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenutiCiascun socio può essere latore di massimo 2 deleghe. Le deliberazioni dell’ Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’ Assemblea.

Art. 17.  L’ Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il  numero dei componenti;
  • elegge e revoca il presidente;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione e di altri eventuali regolamenti inerenti le attività dell’ Associazione.
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’ art. 10;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ Ordine del Giorno.

Art. 18L’ Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’ Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’ Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole  della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’ Associazione e devoluzione del patrimonio, l’ Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E’ fatto obbligo di redigere i verbali delle sedute dell’ Assemblea dei Soci a firma del Presidente e del Segretario. In essi viene riportato il nominativo dei soci regolarmente iscritti nell’ apposito libro, indicandone le relative presenze e assenze alla riunione assembleare. I verbali, unitamente ai rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi, sono a disposizione dei soci per visione. Eventuali spese per copie o spedizioni sono a carico del richiedente.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri che va da 8 a 10 e che sono nominati dall’ Assemblea; esso dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
  • nomina il tesoriere e il segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’ esecuzione delle delibere dell’ Assemblea;
  • predispone  il programma annuale di attività da presentare all’ Assemblea;
  • presenta annualmente all’ Assemblea per l’approvazione: la relazione sull’ attività svolta; il rendicontoeconomico e finanziario dell’ esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché quello preventivo per l’ anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • autorizza la sottoscrizione, da parte del Presidente, dirapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’ Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’ Associazione, degli organi sociali e dialtri eventuali regolamenti inerenti le attività dell’Associazione;
  • riceve, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’ urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il  Presidente

Art. 23.  Il Presidente è il legale rappresentante dell’ Associazione ed ha l’ uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e ha diritto di voto. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’ Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’ urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di assenza o impossibilità, il Vice Presidente ne svolge le funzioni previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Associazione, inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti economico finanziari consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere, è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Esercizio socialee rendiconto economico finanziario

Art. 26.  L’ esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni  anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’ Assemblea Ordinaria: la relazione sull’ attività svolta; il rendiconto economico e finanziario dell’ esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché quello preventivo per l’anno in corso. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I mezzi finanziari

Art. 27.  L’ Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo                 svolgimento delle attività da:

  1. quote associative
  2. contributi ordinari e straordinari degli associati
  3. eredità e donazioni
  4. convenzioni
  5. contributi 5 per mille
  6. contributi privati da Enti erogatori
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi
  8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,che siano svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli

obiettivi sociali

  1. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  2. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Patrimonio sociale

Art. 28.  Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; c)donazioni, lasciti o successioni; d)altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29.  Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’ Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’ Associazione.

Art. 30.  In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l’ assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all’art. 143 del DPR 917/86.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31Lo scioglimento dell’ Associazione viene deciso dall’ Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’ Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’ art. 9 del D. Lgs 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve (comunque denominati) ai soci.

Norma finale

Art. 32.  Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative  in materia.

Il  Presidente

Margherita Rondalli

Calolziocorte, 14 dicembre 2018